 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
Bandito il cellulare in cabina
In considerazione della recente evoluzione tecnologica delle apparecchiature di registrazione video e, in particolare, in relazione alla rapida diffusione dell'ultima generazione di telefoni cellulari provvisti di fotocamera è emersa la necessità di approfondire la problematica relativa alla possibilità, da parte dell'elettore votante, di effettuare la registrazione filmata o fotografica del proprio voto, al fine di acquisire una prova tangibile del voto espresso con conseguente turbamento della regolarità dell'esercizio di voto stesso.
Il principio di segretezza del voto, sancito dal secondo comma dell'art. 48 della Costituzione e posto dal nostro ordinamento a tutela della libera esplicazione della volontà dell'elettore, è garantito dalla predisposizione di idonee misure (schede uguali per tutti gli elettori) e strutture di protezione (cabine elettorali in cui l'elettore deve isolarsi per esprimere la propria manifestazione di voto) affinché l'elettore sia effettivamente libero, al riparo da controlli o intrusioni che potrebbero compromettere la genuinità del voto.
Nonostante il quadro di garanzie sopra delineato, volto ad assicurare la segretezza del voto, è pur vero che non è possibile escludere a priori l'eventuale utilizzazione di strumenti di videoregistrazione che grazie alla moderna tecnologia hanno ormai raggiunto dimensioni molto ridotte e pertanto sono facilmente occultabili. Nel contempo i presidenti di seggio non possono effettuare perquisizioni personali nei confronti degli elettori né procedere ad eventuale sequestro di telefoni cellulari tenuto conto che in materia elettorale non vi sono specifiche disposizioni che consentono l'effettuazione di tali operazioni.
Pur tuttavia, in considerazione della necessità di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e la genuina espressione della manifestazione di voto, i presidenti di seggio dovranno affiggere all'interno di ogni sezione elettorale un apposito avviso contenente il divieto di utilizzare telefoni cellulari provvisti di fotocamera o altre apparecchiature in grado di registrare immagini all'interno delle cabine elettorali. Nel medesimo avviso dovrà inoltre essere precisato che qualora si verifichino fenomeni di condizionamento del voto questi potranno essere perseguiti dalla competente autorità giudiziaria penale, ai sensi degli artt. 86, 87, 88 e 90 del dpr 16 maggio 1960, n. 570.
N.B.: Se non hai ricevuto questa notizia nella tua casella di posta elettronica, iscriviti subito alla Newsletter di Sevesonline.com.
|
|  |
 |
 |
|  |
 |
 |
|
|
|